SENTENZA PAREGGIATE. Anche il servizio prestato nelle scuole private paritarie non pareggiate o non parificate è valido per la ricostruzione della carriera.

La sentenza 462 del 26/10/2016 del tribunale del lavoro di Livorno ottenuta da una nostra assistita stabilisce che il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole private paritarie va esteso anche alle scuole non pareggiate o non parificate.


Infatti dopo la legge di parità di Berlinguer si è creato un vuoto normativo per cui ci sono scuole paritarie di serie A e di serie B: nelle scuole paritarie di serie A, cioè quelle gestite da enti religiosi o enti locali il servizio è riconosciuto, nelle altre, quelle di serie B, no, cioè rimaste in vigore la normativa del D.lgs. 297/94, antecedente alla legge di parità.
Si è creata quindi una disparità di trattamento tra servizi prestati nelle paritarie incostituzionale, che oltretutto cozza contro altre leggi in vigore, che ha spinto il giudice a decretare l’illegittimità della situazione attuale ed a ordinare al MIUR di riconoscere il servizio prestato in una scuola pareggiata ( ma lo stesso principio vale ovviamente per le scuole parificate). Con questa sentenza si è quindi sanata una situazione aberrante che privilegiava il servizio prestato nelle scuole gestite dalla chiesa.

La segreteria provinciale Unicobas

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