SUPPLENTI COVID: IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE PASSA
L’EMENDAMENTO CHE PREVEDE LA NON LICENZIABILITA’
MA FINCHE’ LA LEGGE NON SARA’ PUBBLICATA IN GAZZETTA
TUTTO RIMANE COME PRIMA
L’emendamento 32.9 (testo 2), prima firmataria Loredana De Petris, senatrice di LEU, approvato la settimana scorsa durante l’esame in senato della legge di conversione del decreto agosto prevede che i supplenti anti-Covid non saranno licenziati in caso di lockdown: se le scuole chiuderanno, lavoreranno a distanza. Lo stesso emendamento prevede inoltre che le valutazioni degli alunni di scuola primaria saranno espresse con giudizi sia nella fase intermedia che nella fase finale.
L’emendamento sana la questione del licenziamento per giusta causa in caso di lockdown previsto per i supplenti docenti e Ata anti-Covid nell’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto “rilancio”), al quale è stata data attuazione con l’ordinanza 83/2020.
Il testo attualmente vigente dell’articolo 231-bis dispone che: «In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo». L’emendamento approvato dal senato prevede, invece, la sostituzione di questa norma con la seguente: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile». Resta da capire cosa faranno i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici che ovviamente non possono lavorare da casa, che sarà di loro? Si tappa un buco e se ne apre un altro.
L’emendamento modifica anche l’articolo 32 del decreto agosto che prevede l’esclusione dei docenti e degli Ata dall’applicazione delle norme sul lavoro agile. Tale esclusione si applicherà« tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica».
Se tutto andrà in porto verrà rimosso un grave errore contenuto nell’art. 231-bis, infatti il licenziamento per giusta causa preclude al licenziato anche la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con la pubblica amministrazione in quanto il licenziamento per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore.
Comunque fino a quando la legge di conversione non sarà approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzetta Ufficiale le vecchie norme rimarranno in vigore e nei contratto individuale di lavoro dei lavoratore anti-Covid continuerà ad essere inserita la clausola che prevede il licenziamento per giusta causa in caso di lockdown.
In via meramente astratta sarebbe anche possibile che la camera non approvi la legge di conversione nello stesso testo approvato dal senato.
SCUOLA PRIMARIA BASTA CON I VOTI!
L’emendamento estende anche alla valutazione intermedia nelle scuole elementari l’obbligo di sostituire il voto numerico con il giudizio.
Sembra quindi che la lunga e intricata vicenda del voto numerico alla scuola primaria giunga finalmente al termine, infatti il problema era nato a inizio settembre quando una nota del Ministero chiariva che la modifica introdotta con il decreto scuola di inizio giugno prevedeva l’eliminazione del voto numerico alla scuola primaria ma solo per la valutazione finale.
Per la valutazione intermedia, aggiungeva sempre il Ministero, sarebbe rimasto in vigore il voto.
La nota ministeriale portava la firma del solito Max Bruschi.
NUOVA NOTA DEL MINISTERO SULL’USO DELLE MASCHERINE
ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 125 DEL 7/10/20
Il Ministero dell’Istruzione con la nota 1813 dell’8 ottobre 2020 ha diramato le disposizioni riguardanti l’uso delle mascherine alla luce del decreto legge n° 125 del 7/10/2020.
Il Ministero nel prendere atto delle nuove disposizioni del governo sull’uso delle mascherine conferma comunque la validità dei comportamenti previsti dai protocolli e dalle normative vigenti. In particolare nella nota si conferma che nell’ambiente scolastico la mascherina va sempre portata in situazione “dinamica”, mentre in situazione “statica” col distanziamento previsto può essere tolta, a patto che ci sia “una bassa circolazione virale”, condizione che deve essere definita dalle autorità sanitarie.
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decreto-legge_7_ottobre_2020_n._125
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