I primi due bandi riguarderanno infanzia, primaria e scuola secondaria e saranno per circa 30mila posti; i successivi concorsi raggiungeranno poi le 70mila unità.
I decreti sono stati già firmati dal ministro Valditara dopo che la Commissione europea, a cui erano stati inviati, li ha approvati senza alcuna osservazione.
I decreti riguardano la copertura sia di posti comuni sia di sostegno. I concorsi saranno indetti a cadenza annuale su base regionale per garantire di anno in anno la copertura dei posti che si renderanno disponibili.
CARTA DOCENTE LA CASSAZIONE CONFERMA CHE NE HANNO DIRITTO
ANCHE I SUPPLENTI AL 30 GIUGNO
La Cassazione scioglie gli ultimi dubbi sugli aventi diritto alla carta docente, infatti dopo la rimessione della questione pregiudiziale da parte del Tribunale di Taranto, lo scorso 4 ottobre si è svolta l’udienza di discussione in Corte di Cassazione e il 27 ottobre è stata pubblicata la sentenza che affronta i punti di maggiore dubbio che erano sorti nei vari giudizi pendenti innanzi a tutti i Tribunali d’Italia.
La Corte ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto alla Carta docente, precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno).
La Cassazione inoltre ha chiarito che essendo la carta docente una obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri
ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
QUINDI PER SENTENZE CHE RICONOSCONO PIU’ ANNI DI CARTA DOCENTE, COME PER ESEMPIO QUELLA OTTENUTA DALL’UNICOBAS AL TRIBUNALE DI FIRENZE COL RICONOSCIMENTO DI 5 ANNI PARI A 2500 EURO, IL MIM DOVRA’ ATTREZZARSI CARICANDO TALE SOMMA + GLI INTERESSI SULLA CARTA DOCENTE DEL RICORRENTE.
Un altro chiarimento della Cassazione riguarda il diritto alla carta docente per chi attualmente non è in servizio. La Corte ha chiarito che quella che conta è la permanenza nel sistema scolastico, cioè nelle graduatorie (GAE,GPS o graduatorie d’Istituto) per cui, visto che la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, ne deriva che ne ha diritto anche quel docente a cui momentaneamente non fosse attribuita una supplenza purché negli anni precedenti le abbia svolte.
Al contrario se un docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, fosse cancellato dalle graduatorie, il diritto alla carta cessa e in questo caso si può agire solo per il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda la prescrizione, questa è quinquennale se il docente risulta inserito nel sistema scolastico ( cioè nelle graduatorie) mentre è decennale se risulta uscito dal sistema.
Nel caso della prescrizione quinquennale questa decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza.
Nel caso della prescrizione decennale il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
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