D.L. 69 “SALVA INFRAZIONI” CARTA DOCENTE SOLO AI SUPPLENTI AL 31 AGOSTO CAMBIA LA PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 136 il decreto legge n° 69 cosiddetto “salva infrazioni”. Il decreto interviene all’art. 15 sulla “card docenti” e all’art. 14 sul riconoscimento integrale degli anni “pre-ruolo” ai fini della ricostruzione di carriera, due argomenti che sono stati per anni oggetto di contenzioso legale e di una battaglia per mettere fine alla disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo. Le misure introdotte da questo decreto introducono però ulteriori differenziazioni tra lavoratori e apriranno sicuramente la strada a nuovi contenziosi se non vengono modificate nella fase di convesione in legge.
Infatti, dal riconoscimento dei 500 euro della “card docenti” restano ancora esclusi i circa 130mila docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno, il personale educativo e tutto il personale ATA. Inoltre, la novità del riconoscimento integrale del “servizio pre-ruolo” ai fini della ricostruzione di carriera per i lavoratori si applica solo ai neo immessi in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico, lasciando escluso tutto il personale precedentemente immesso in ruolo ed escludendo anche tutto il personale precario che, avendo numerosi anni di servizio, avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera ed agli scatti stipendiali.
Per aver chiaro come è stato modificato il Testo Unico della scuola (Dlgs 297/1994) negli articoli 485, 489 e 569 consultare la scheda da noi preparata dove in grassetto ci sono le parti aggiunte e in blu le parti tolte ai suddetti articoli.
In sostanza con questo decreto ai fini della ricostruzione di carriera si toglie il cosiddetto “abbattimento del preruolo” a tutto il personale docente ed ATA e si equipara il calcolo del servizio prestato dai docenti a quello del personale ATA, cioè si calcolano solo i periodi di servizio effettivamente prestati. Decade quindi per i docenti la validità dell’intero anno scolastico con 180 giorni, ce ne vogliono ora 365.
Questo trattamento sembra “giusto” ma in realtà non lo è perché, visto come vengono assegnate le supplenze in Italia, calcolare ai fini della ricostruzione di carriera solo i giorni di servizio effettivamente prestati, è una penalizzazione. Infatti se un lavoratore, docente, educatore o ATA, viene assunto per 180 o più giorni in un anno scolastico secondo noi ha diritto a vedersi riconosciuto l’intero anno scolastico per compensare:
• la perdita di buona parte dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica;
• la perdita di mesi di stipendio dovuta all’assurda differenziazione tra organico di diritto e organico di fatto, per cui la maggior parte delle supplenze annuali vengono assegnate fino al 30 giugno invece che al 31 agosto;
L’Unicobas non è per l’equiparazione al ribasso, per il mal comune mezzo gaudio, vogliamo che vengano rispettati i diritti di tutti i lavoratori per cui se il decreto non verrà modificato andremo avanti con i ricorsi.
Per noi docenti, educatori ed ATA hanno diritto a vedersi riconosciuti per intero nella ricostruzione di carriera gli anni scolastici con più di 180 giorni di servizio e comunque a vedersi riconosciuto il periodo di lavoro prestato nel caso che risulti minore di 180 giorni, altrimenti c’è il rischio reale di vedersi drasticamente ridotti gli anni ritenuti validi ai fini della carriera e quindi degli scatti stipendiali.
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’
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Modifiche al testo unico introdotte dal dl 69-2023
Decreto legge 69 del 13 giugno 2023