NEWS 21/12/2021 – ARRIVA L’ENNESIMA CIRCOLARE SULL’OBBLIGO VACCINALE SOSPESO ANCHE CHI E’ IN MALATTIA

Siccome di confusione nelle scuole ce n’era poca il ministero ha pensato bene di varare il 17 dicembre l’ennesima circolare applicativa n° 1927, che per i dirigenti scolastici è un ordine di servizio, intitolandola: “Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri” nel senso: noi la pensiamo così!
Peccato che la pensata sia gravida di conseguenze perché, oltre a contraddire la norma primaria (il D.L. 172) che prevede che l’obbligo vaccinale si applica al personale in servizio, è contraddittoria e crea disparità di trattamento tra il personale. Ecco quindi che può essere sospeso dal servizio il personale in malattia e forse perfino quello che è in congedo per 104.
Infatti nella suddetta circolare il Ministero scrive:
“A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per
collocamento fuori ruolo
comando
aspettativa per motivi di famiglia
mandato amministrativo
infermità
congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca
sospensione disciplinare e cautelare.”
Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti: a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; d) insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo”
Quindi può essere sospeso non solo il personale in malattia se la stessa non possa essere considerata infermità (e chi lo decide?), ma non si capisce neanche perché un lavoratore assente per “dottorato di ricerca” debba ritenersi fuori dall’obbligo mentre chi è in “aspettativa per assegno di ricerca” no.
Neanche si comprende perché un lavoratore assente per “aspettativa per motivi di famiglia” rientra nelle eccezioni mentre un lavoratore assente per “anno sabbatico” o perché fruisce dell’aspettativa per svolgere un’”altra esperienza lavorativa” non vi rientra. E poi come si fa a sospendere chi è già in aspettativa non retribuita? Evidentemente chi ha scritto la nota ignorava questi problemi!
E ancora, come è possibile non includere nelle eccezioni il “congedo biennale per assistenza all’handicap” ?
Per sopra detto l’Unicobas ritiene che la nota sia illegittima perché va oltre il dettato legislativo ed è incostituzionale e questo darà forza ai ricorsi che stiamo facendo contro l’obbligo vaccinale per il personale della scuola. Per aderire ai ricorsi e/o chiedere informazioni inviare mail a info@unicobaslivorno.it

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CircMI 1927.17-12-2021

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