Manca meno di un mese alla data fissata per conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Il termine è previsto per il 30 aprile 2025.
Nonostante le richieste di proroga da parte di molti sindacati il Ministero non sembra averle accolte, mantenendo quindi inalterata la scadenza. Resta da capire con quali modalità gli iscritti alle graduatorie di terza fascia ATA, subito dopo il termine indicato, potranno procedere con lo scioglimento della riserva. Infatti il ministero non ha ancora chiarito come questa riserva deve essere sciolta nonostante l’importanza della questione visto che la CIAD è requisito obbligatorio per tutti i profili di terza fascia ATA ad eccezione dei collaboratori scolastici.
Chi dunque non dovesse conseguire il certificato nei termini indicati potrà comunque restare iscritto negli elenchi come CS se ha indicato anche questo profilo nella domanda di aggiornamento del 2024. Riguardo poi la permanenza o l’inserimento nella prima fascia ATA i dubbi propendono verso la possibile richiesta della CIAD anche per questi elenchi. Ma anche in questo caso dovrà essere il Ministero a dover sciogliere gli interrogativi.
Concentrandoci sullo scioglimento della riserva previsto per la terza fascia ATA ad oggi sappiamo solo che dopo il 30 aprile 2025 il MIM aprirà un’apposita finestra temporale entro cui gli aspiranti che avranno conseguito la CIAD dovranno procedere con l’indicazione della certificazione ottenuta. Le due modalità ipotetiche attraverso cui dovrà essere sciolta la riserva sono:
• integrare nella propria area riservata di Istanze Online la domanda ATA terza fascia sciogliendo la riserva e allegando la CIAD conseguita;
• in alternativa potrebbe essere previsto che gli aspiranti inviino la certificazione alla scuola polo scelta all’interno della domanda di aggiornamento/inserimento, con notevole carico di lavoro per le segreterie scolastiche anche perché non è ancora molto chiaro quali sono gli enti certificatori riconosciuti.
Ricordiamo che la CIAD per essere valida deve avere determinate caratteristiche:
• il riferimento al Framework europeo: DigComp 2.2;
• il riferimento e il marchio dell’organismo di certificazione accreditato;
• il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell’accreditamento.
Si pone poi il problema di chi ha già superato l’esame ma non possiede il certificato, infatti il certificato della CIAD viene recapitato tra i 10 e i 30 giorni successivi al superamento dell’esame. Occorerebbe quindi un meccanismo che permettesse di attestare il superamento positivo della prova finale, anche quando il certificato non è stato ancora correttamente recapitato.
Si pone poi il problema degli aspiranti che a suo tempo hanno presentato delle CIAD che non sono valide, rischiando l’esclusione totale. Occorerebbe quindi prevedere un metodo per integrare la domanda presentata con un titolo CIAD valido, senza che gli aspiranti siano però esclusi dall’iscrizione alle graduatorie. Questa era una possibilità già prevista, in realtà, ma per la quale mancano ancora delle indicazioni effettive da parte del Ministero.
Quindi ricapitolando sono ancora lontane dall’essere risolte le problematiche inerenti all’introduzione della CIAD col CCNL del 2019-2021, una manovra avventata voluta dal ministero e accettata dai sindacati pronta firma per scaricare sul personale l’onere di un aggiornamento informatico che doveva essere a carico del ministero senza oltretutto porsi, al momento della firma, il problema di cosa fosse effettivamente questa CIAD e chi e come la dovesse certificare. Ci sono voluti poi parecchi mesi per chiarire queste incertezze e questi ritardi li pagano i lavoratori.
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