LA CARTA DOCENTE SPETTA ANCHE AI SUPPLENTI AL 30 GIUGNO

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

IL 5 OTTOBRE 2023 IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro ,Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia, nella causa n. r.g. 1123/2023 ha emesso una importante sentenza relativa al diritto dei supplenti cosiddetti annuali (con supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) di vedersi riconosciuto il diritto alla carta docente e quindi al pagamento della somma annua di € 500 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il ricorso promosso dalla segretaria regionale toscana dell’Unicobas Scuola e presentato dal’avvocato Claudio Altini chiedeva il riconoscimento delle ultime 5 annualità a partire dall’anno scolastico 2018/2019 (le precedenti annualità non possono essere richieste perché andare in prescrizione) e la richiesta è stata accolta, questa la sentenza:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione allo stesso della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;

2) condanna, inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso forfetario 15% , oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione a favore dell’ avvocato Altini Claudio, dichiaratosi antistatario. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.”

QUESTA SENTENZA E’ IMPORTANTE PERCHE’ il Governo Meloni, all’interno del decreto Salva-Infrazioni, poi diventato legge, si è limitato ad allargare la card da 500 euro annui solo ai precari che per l’anno scolastico in corso hanno sottoscritto un contratto con scadenza 31 agosto 2024 e ha completamente disconosciuto i supplenti al 30 giugno con la scusa della artificiosa distinzione tra organico di diritto ( posti vacanti) e organico di fatto (posti momentaneamente disponibili).
Oltretutto c’è da chiarire che le supplenze al 31 agosto sono una minima parte delle supplenze annuali, infatti il MIM predilige quelle al 30 giugno in quanto “risparmiose” perché in questo modo risparmia 2 mesi di stipendio e non permette a questi supplenti di usufruire dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
Quindi tutte le 200 mila supplenze annuali, su posto vacante ma anche con titolare che per vari motivi sarà assente per l’intera annualità, debbono comportare l’assegnazione automatica della Carta del docente, la ragione è molto semplice: la durata delle supplenze al 30 giugno è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento di quelle al 31 agosto.

L’Unicobas quindi continuerà a promuovere i ricorsi per accedere al bonus docente sia per i supplenti al 31 agosto che per quelli al 30 giugno. Nei prossimi giorni sono attese numerose altre sentenze presentate in altre province della Toscana.

Livorno 12/10/2023
la segreteria regionale

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VEDI PDF – Comunicato sentenza carta docente 5-10-2023

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