La chiusura delle scuole determinata da un’ordinanza della autorità amministrativa che governa localmente (sindaco, prefetto) per cause di forza maggiore legate a eventi straordinari e alla sicurezza dei cittadini (come nel caso dell’allerta meteo) non comporta recupero delle giornate scolastiche perdute.
Il principio giuridico che regola queste situazioni è l’art. 1256 del Codice Civile, che estingue l’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità non imputabile al debitore.
Oltre a questo principio generale abbiamo anche disposizioni specifiche per la scuola:
Il Ministero, con circolare del 12 febbraio 2012 ha specificato: “Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze di chiusura delle scuole. Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.” In conclusione, i giorni persi per chiusura dovuta ad ordinanze legate ad allerta meteo non sono conteggiabili e quindi non mettono a rischio l’anno scolastico.
Se le scuole lo decidono però possono recuperare i giorni perduti (tutti o alcuni). Non è un obbligo, come esplicita la dicitura “potranno valutare”. Ci deve essere una specifica delibera del consiglio di istituto. Chiaramente l’indicazione è di non procedere nella direzione del recupero, perché quella che oggi è un’opzione, se consolidata dalla consuetudine, potrebbe divenire un obbligo.
ATTENZIONE: la CHIUSURA della scuola è altra cosa rispetto alla SOSPENSIONE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE. Le ultime ordinanze dei sindaci in caso di allerta meteo hanno emanato questa ultima indicazione.
In caso di sospensione didattica la disciplina è quella consueta (stessa situazione che abbiamo ad es. nel periodo delle vacanze natalizie o nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni o nel caso di assemblee di istituto per le superiori): il personale ATA è tenuto al servizio, quindi si reca al lavoro, perché le scuole non sono chiuse, mentre il personale docente non è tenuto al servizio di docenza, vista la sospensione delle lezioni, ma è tenuto ad essere presente per quelle attività collegiali programmate comprese nel piano delle attività (consigli di classe, collegi, riunioni dipartimento, programmazione etc.). Qualora per eventi eccezionali (nevicate di particolare intensità, alluvioni etc) il luogo di lavoro non fosse raggiungibile con i mezzi pubblici NON c’è nessun obbligo di recupero o di ricorso a permessi o ferie, in quanto le cause di forza maggiore esonerano dall’obbligo della prestazione lavorativa (vedi sopra).
Anche nel caso di sospensione didattica per allerta meteo e ordinanza del sindaco, il recupero dei giorni è discrezionale e sempre riferito a una scelta della scuola operata dal consiglio d’istituto. Anche in questo caso si ribadisce l’orientamento a non procedere in direzione della delibera di recuperi.
Infine, da respingere nettamente infine la prassi adottata da qualche scuola (casi marginali ma segnalatici) che introduce preventivamente giornate di lezione in più per controbilanciare possibili chiusure dovute a ordinanza e non dover rinunciare ad eventuali ponti già deliberati. Ribadiamo che: le ore di chiusura/sospensione dovute a ordinanze dell’autorità amministrativa non comportano recupero e non decurtano i 200 giorni di lezione che validano l’anno scolastico;
le prestazioni di lavoro eccedenti (tali sarebbero i “giorni in più” a fronte della non necessità di recupero e del fatto che potrebbe non verificarsi situazione di allerta) vanno retribuite come straordinario;
In ogni caso non esiste il recupero anticipato; le cosiddette “banche del tempo” non hanno regolamentazione normativa e rispecchiamo una tendenza discrezionale all’uso flessibile dell’orario di lavoro funzionale alla gestione clientelare dei rapporti all’interno delle scuole
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VEDI PDF – Circolare su chiusura-sospensione attivià didattiche per all’erta meteo