Il 21 febbraio si è conclusa la trattativa sulle modifiche da apportare al CCNI 2022/25 sulla mobilità con la sottoscrizione di un accordo che si è reso necessario al fine di adeguare la disciplina dettata dal CCNI suddetto alle “nuove” disposizioni recate dall’art. 34, comma 8 del CCNL 2019-21.
Ieri il ministero ha reso noti i termini di apertura del portale per la presentazione delle domande:
•Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
•Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
•Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
•Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (su apposito modello)
L’ordinanza ministeriale e la nota di trasmissione dovrebbero uscire a breve.
L’accordo del 21 febbraio è stato sottoscritto da FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA.
Una delle novità più importanti dell’accordo è la seguente:
“Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Ricordiamo inoltre che
•Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità.
•Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità.
Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.
L’Unicobas come sempre farà consulenza per la compilazione delle domande di mobilità. La consulenza si svolge su appuntamento ed è riservata agli iscritti o a chi si iscrive al momento.
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