La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia europea per abuso dei contratti a termine e la mancata progressione di carriera. Infatti la direttiva UE 70/99 prevede due principi: dopo 36 mesi di servizio, il lavoratore dovrebbe essere stabilizzato, e ogni stato membro deve adottare misure per prevenire l’abuso dei contratti a termine, questa la ragione per cui, per non aver rispettato questi principi, dal 2019 l’Italia è sotto procedura di infrazione.
Per tentare di archiviare questa procedura il governo Meloni a inizio settembre ha inserito nel decreto «Salva-infrazioni» ( D.L. 131 pubblicato in GU ed in vigore dal 17/9/2024) un indennizzo da 4 a 24 mesi a favore dei precari storici della pubblica amministrazione, bisogna vedere adesso se questo tardivo provvedimento, che sicuramente non risolve il problema, basterà per arginare le sanzioni giornaliere della Corte europea.
La procedura di deferimento riguarda tutto il personale scolastico, incluso il personale ATA, infatti a fronte di 40.000 posti vacanti per gli ATA questo anno sono state autorizzate solo 10.000 assunzioni.
Di seguito quanto previsto dall’art.12 del DL 131/2024:
ART. 12
“Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato Procedura d’infrazione n. 2014/4231.
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Questo perché il dlgs 165/2001, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’impiego reiterato di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, non prevede la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma solo sanzioni.
In Italia anche la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18968 del 2022, rifacendosi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito l’illegittimità dei contratti stipulati da un docente precario per oltre 36 mesi e, pertanto, ha riconosciuto ad esso il diritto al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Pertanto, i docenti e gli ATA precari che nella propria carriera lavorativa abbiano svolto più di 3 anni di supplenze fino al 31 Agosto ( quindi su posti vacanti perché in organico di diritto) potranno adire il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere un cospicuo risarcimento del danno.
Quindi i docenti e gli ATA che abbiano svolto nella propria carriera lavorativa più di 3 anni di supplenze fino al 31 Agosto possono contattarci per aderire al ricorso facendo richiesta via mail all’indirizzo: info@unicobaslivorno.it
A BREVE I BANDI DEI CONCORSI PNRR BIS
Tra la fine di ottobre e la metà di novembre, comunque con scadenza della domanda prima del 31 dicembre 2024, saranno pubblicati i due bandi del concorso a cattedra PNRR bis., il primo per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il secondo per la scuola secondaria di I e II grado.
I posti messi a bando sono circa 20 mila di cui circa 6000 posti di sostegno. Requisiti di accesso al Concorso PNRR bis: i docenti abilitati e i docenti laureati che pur non essendo abilitati hanno i 24 cfu acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
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