LE ASSUNZIONI DA PRIMA FASCIA SOSTEGNO DAL 26 LUGLIO AL 7 AGOSTO
Il MIM ha pubblicato la CM 115135 del 25 luglio 2024 sulle supplenze che contiene le indicazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato per il prossimo anno scolastico.
Sia per quel che riguarda le nomine da GPS I fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS per contratti al 31 agosto e 30 giugno, le domande dovranno essere presentate dal 26 luglio al 7 agosto (ore 14.00) su Istanze online.
Nella stessa domanda si può partecipare sia alle nomine in ruolo da prima fascia per il sostegno che alle nomine a tempo determinato.
La nomina in ruolo avviene nella stessa provincia nella quale si risulta iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno. La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (se si compila l’apposita sezione dell’istanza). Non possono partecipare gli aspiranti inclusi con riserva.
Se residuano posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione. Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce.
Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato assegnati da GPS questi sono di 2 tipi:
1.supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto
2.supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno
È importante sottolineare che la mancata presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze (scuole, comuni, distretti) costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
ATTENZIONE:costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
L’UNICOBAS COME AL SOLITO SVOLGERA’ CONSULENZA IN PRESENZA O DA REMOTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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