NEWS 26/4/2023

IL VINCOLO TRIENNALE SPOSTATO AL 2023/24
VALIDE TUTTE LE DOMANDE DI TRASFERIMENTO

Il Decreto Legge 44 del 22 aprile 2023 all’art.5 ha rinviato il triennio di permanenza a decorrere dalle immissioni in ruolo dell’a.s 2023/2024, pertanto tutte le domande di trasferimento presentate con riserva dai neoimmessi in ruolo nel corrente anno scolastico saranno accettate e inserite a sistema per l’elaborazione insieme a tutte le altre.
Ricordiamo infatti che a causa del mancato accordo per rivedere precise parti del CCNI 2022/25 il Ministero aveva deciso unilateralmente di dare la possibilità ai neoimmessi di presentare domanda di mobilità con riserva in attesa dello svilupppo della normativa.
Certamente questo è un esito positivo per gli attuali interessati, dovuto anche alla mobilitazione dell’Unicobas insieme agli altri sindacati ma il problema rimane per i neoassunti nel prossimo anno scolastico che certamente non saranno entusiasti del vincolo triennale.

ISTANZA SCIOGLIMENTO RISERVA SOSTEGNO GAE DAL 15 GIUGNO AL 4 LUGLIO
I TITOLI VANNO CONSEGUITI ENTRO IL 30 GIUGNO

Il Ministero ha pubblicato il DM 33 del 28 febbraio 2023, che regola scioglimento delle riserve dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle GAE.
Il decreto fissa al 30 giugno la data entro cui i docenti già iscritti con riserva nelle GAE, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva.L’istanza di scioglimento va presentata dal 15 giugno al 4 luglio 2023.
Le domande devono essere rivolte all’Ufficio scolastico territoriale che ha gestito la relativa domanda GAE per il biennio 2022/23 e 2023/24 in modalità telematica.

LE RICHIESTE DI TUTOR E ORIENTATORI PROROGATE AL 31 MAGGIO 2023

Il ministero con la nota 1101 del 21/4/2023 ha spostato al 31 maggio 2023 il termine precedentemente previsto al 2 maggio per le istituzioni scolastiche al fine di comunicare i nominativi dei docenti aspiranti tutor e orientatori da avviare ai percorsi di formazione tramite la piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”
Lo stesso ministero tramite faq ha chiarito anche alcuni aspetti della questione:
• in questa fase, i docenti sono chiamati a manifestare la disponibilità a svolgere la formazione sulla piattaforma di INDIRE, mentre solo successivamente, tra i docenti formati saranno individuati coloro che saranno disponibili ad assumere la funzione di tutor e docente orientatore; pertanto, non è previsto un limite massimo di insegnanti partecipanti alla formazione;
• le figure del tutor scolastico e dell’orientatore rimangono distinte e non devono coincidere, anche se la formazione è comune;
• rispetto alla retribuzione prevista non sono quantificate le ore, si tratta di importi forfettari;
• i limiti indicati per gli alunni da affidare ai tutor (30 minimo e 50 massimo) non sono da considerarsi perentori per cui le scuole potranno decidere altrimenti ma non si potrà derogare dalla misura dei compensi indicati nel DM 63/2023 (minimo 2.850 euro lordo stato e massimo 4.750 euro lordo stato).
Su queste figure di tutor e orientatore stanno piovendo critiche da tutte le parti, sicuramente sono figure totalmente scollegate dall’attuale impostazione didattica della scuola basata sugli organi collegiali e in parte si sovrappongono a figure già esistenti. Sembre siano state inventate da personaggi che non conoscono il funzionamento delle scuole.
Ferma opposizione anche da parte degli psicologi per i quali è impensabile che un insegnante si possa sostituire a uno psicologo con un corso di 20 ore ma evidentemente è risparmioso per il MIM pagare con pochi euro e a forfait un tutor piuttosto che munire le scuole di una presenza strutturale degli psicologi.

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