Nella gazzetta ufficiale del 26 novembre è stato pubblicato il decreto legge n° 172 che precede tra le altre cose l’obbligo vaccinale per il personale scolastico pena la sospensione dal servizio.Infatti all’Art. 2 è previsto che:
Estensione dell’obbligo vaccinale
1. Dopo l’articolo 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:«Art. 4 -ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) . — 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;………..
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
L’Unicobas ritiene che questa sia una forzatura non necessaria e illegittima, visto tra l’altro che il personale della scuola è già vaccinato per il 95%. Si perpetua la politica del governo di puntare tutto su di un vaccino poco efficace invece che sulle misure di prevenzione e di cura. Quindi aule sovraffollate prive della possibilità di un distanziamento accettabile, mancanza di aerazione delle aule se non tenendo le finestre aperte anche se fuori nevica e la temperatura è sotto lo zero. Si chiudono gli ospedali e si riducono i posti letto. Tutto questo per risparmiare sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini.
L’Unicobas non ci sta ed invita tutti i lavoratori a continuare la mobilitazione contro questo governo, iniziata con lo sciopero generale dell’11 ottobre, a partecipare alle manifestazioni che ci saranno il 4 dicembre in tutti i capoluoghi di regione. A Firenze l’appuntamento è in piazza della stazione alle ore 15.
L’Unicobas ha già predisposto la modulistica necessaria per avviare i ricorsi singoli d’urgenza al giudice del lavoro non appena i lavoratori non vaccinati dopo il 15 dicembre verranno sospesi dal servizio. Chi vuole aderire al ricorso richieda l’informativa e la modulistica prima del 15 dicembre scrivendo a info@unicobaslivorno.it in modo che sia tutto pronto per presentare il ricorso non appena avverrà la sospensione dal servizio. Già molti lavoratori si sono prenotati.
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Decreto legge 172 del 26-11-2021 GU_Obbligo_vaccinale Scuola