Il 1° aprile scorso è entrato in vigore il decreto legge 44/21 concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”Il provvedimento introduce importanti novità, oltre a prorogare fino al 30 aprile 2021 le disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività scolastica il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 491 del 6 aprile 2021 esplicativa delle disposizioni per le scuole previste dal decreto legge 1 aprile.
Tra le novità importanti c’è la modifica delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, scuola compresa, causa pandemia.
Per quanto riguarda la scuola l’interesse è rivolto alle modalità di svolgimento dei due concorsi ordinari che sono già stati banditi prima dell’entrata in vigore del decreto 44.
In questo caso, fino al termine dello stato di emergenza, le amministrazioni pubbliche dovranno
• prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;
• prevedere in ragione del numero dei partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate ed eventualmente se necessario la non contestualità delle prove;
Le amministrazioni potranno inoltre prevedere che nelle prove preselettive per l’accesso alle prove siano valutati i titoli e che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorrano alla formazione del punteggio finale.
Nel caso di adozione di tali misure le amministrazioni dovranno darne adeguata pubblicità e riaprire i termini di partecipazione.
NOVITA’ ANCHE PER I LAVORATORI FRAGILI
Con la nota 7863 del 1 aprile 2021 la Direzione Generale per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del MI ha fornito indicazioni operative per l’applicazione del DL 41/2021 (Decreto sostegni) ove si dispone la proroga fino al 30 giugno delle misure di tutela per i lavoratori “fragili”già individuati dall’art.26 commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020.
Per questi lavoratori era previsto lo svolgimento della prestazione in diversa mansione o in modalità agile fino al 28 febbraio 2021 ora con il DL 41/2021, entrato in vigore il 23 marzo 2021, viene prorogato il provvedimento con decorrenza retroattiva a partire dal 1 marzo 2021, con la possibilità per gli interessati di accedere a periodi di assenza equiparata al ricovero ospedaliero.
ANCHE I “FUORI REGIONE” POTRANNO ESSERE VACCINATI
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile l’ordinanza del Commissario straordinario Figliuolo che dispone la vaccinazione anche per chi per motivi di lavoro si trova domiciliato fuori dalla regione di residenza. L’ordinanza dispone che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma”.
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