Sono in corso di pubblicazione da parte degli Uffici scolastici regionali gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per le classi di concorso previste dal calendario pubblicato in G.U. con gli abbinamenti di ciascun candidato alla scuola ed alla rispettiva aula dove quale dovrà sostenere la prova.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e in caso negativo l’ USR potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno all’inizio della prova scritta:
Ad esempio l’USR della TOSCANA ha pubblicato per ora i seguenti avvisi:
I candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.
COME UNICOBAS SIAMO SEMPRE STATI CONTRARI A QUESTO CONCORSO CHE HA RITARDATO DI UN ANNO L’IMMISSIONE IN RUOLO DEI PRECARI STORICI PORTANDO LE SUPPLENZE ANNUALI ALLA CIFRA RECORD DI 250.000, MA ADESSO SORGONO ULTERIORI PROBLEMI A CAUSA DEL COMPORTAMENTO IRRESPONSABILE DEL MINISTERO, LESIVO DEI DIRITTI DEI CITTADINI.
Per questi precari storici che partecipano al concorso non è prevista una seconda possibilità, infatti il Ministero dell’Istruzione ha chiaramente comunicato che non ci saranno prove suppletive e col crescere dei contagi la possibilità di essere esposti alla quarantena per motivi di servizio o al contagio stesso è un rischio concreto e questo li escluderebbe dal concorso straordinario.
Oltretutto molti di questi docenti per partecipare e anche per cautelarsi hanno dovuto ricorrere ai permessi non retribuiti previsti dal CCNL: l’aspettativa per motivi personali o familiari, art. 18 CCNL o i 6 giorni per motivi personali e familiari art. 19 c. 7 e queste assenze creeranno un disagio alle scuole.
Ulteriore disagio nelle scuole che hanno dovuto cedere le aule per lo svolgimento del concorso e lasciare gli allievi a casa.
L’Unicobas appoggerà i ricorsi di tutti i docenti che saranno impossibilitati per malattia, quarantena o gravi motivi a recarsi alla prova concorsuale e che comunque hanno diritto alla prova suppletiva.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI FACENTI FUNZIONE DSGA: LA FREGATURA M5S
Con l’emendamento Granato-Puglia del M5S (art. 32 bis), approvato al Senato in sede di conversione in legge del decreto “Agosto”, il Governo retrocede in corso d’anno i lavoratori facenti funzione di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) e li riporta alla funzione di assistente amministrativo.
Il governo interviene come al solito in modo autoritario ed arrogante su di un terreno che è materia di contrattazione e non rispetta i contratti che i facenti funzione hanno sottoscritto e che hanno scadenza alla fine dell’anno scolastico.
Così prepotentemente si retrocede personale da anni incaricato a svolgere la funzione di DSGA per il quale non si sono volute trovare soluzioni come il concorso riservato.
L’Unicobas, qualora la legge di conversione risulti definitivamente approvata dalla Camera con questo emendamento appoggerà i ricorsi dei facenti funzione affinché venga rispettato il loro contratto.
Pubblichiamo di seguito il teso dell’emendamento:
Emendamento a firma Granato, Puglia:
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente: «Art. 32-bis. (Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche).
1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall’articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. La decorrenza giuridica ed economica dei relativi contratti decorre dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Ai fini dell’utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50%, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma i possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.
5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all’articolo 2, comma 6, di cui al citato decreto-legge 126 del 2019.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relativo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 88, comma 2, lettera j), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall’articolo 40, comma 4, lettera a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di 20 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall’incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
NOTA INPS SU QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI
L’Istituto nazionale previdenza sociale con la nota n. 3653 del 9 ottobre 2020 chiarisce che la quarantena non corrisponde a malattia e che la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working.
Nel messaggio si fa presente che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’
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